logo della Repubblica italiana

INFORMATIVA AI GENITORI

Informativa tutele infortunistiche

Descrizione

INFORMATIVA AI GENITORI

In merito alle novità previste dall’art. 18 della L. 85/2023 è doveroso intervenire per fare chiarezza sulla reale portata dell’estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Il recente “Decreto Lavoro” non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche, già in vigore dal 1965, ma ha solo reso esplicita l’estensione degli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Come chiarito dalla circolare INAIL numero 45 del 26 ottobre 2023 la tutela, prevista dal lontano 1965, riguarda lo svolgimento di ogni genere di attività pratiche, ivi comprese l’uso non occasionale di macchine elettroniche. Posta la diffusione delle lavagne elettroniche e di altri device come tablet e portatili nell’attività didattica, la L. 85/2023 non fa altro che formalizzare una situazione già esistente nei fatti.

Tali estensioni hanno, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l’unica prestazione praticamente erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all’ammontare della retribuzione del lavoratore.

Ovviamente, lo studente, che non è portatore di reddito, risulta escluso da questa casistica. Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi.

Il provvedimento di legge, inoltre, non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti (tabella allegata), ma soprattutto la Responsabilità Civile Terzi per culpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido (si legga in tal senso il contributo fornito dall’USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art. 2048 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/04/CULPA-IN-EDUCANDO-E-CULPA-IN-VIGILANDO.pdf).

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane, come spiega in maniera breve e incisiva questo video, la sola via risarcitoria, nonché l’unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni subiti dai loro figli.

Ove i dubbi non fossero stati del tutto chiariti da quanto detto fino ad ora, vi invitiamo a prendere visione del webinar di approfondimento, organizzato dalla società incaricata Logica Insurance Broker, dal titolo “Infortuni degli alunni a scuola: davvero paga lo stato?” al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/recording/1426180265542403503

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

Paola Di Muro